La legislazione vigente

Esiste una sola e unica legge in Italia che regola
la figura dell'insegnante di yoga in Italia ed è la L. 4/2013.

L'articolo 2 definisce l'attività professionale non organizzata in ordini e collegi:

- 2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Come è chiaramente indicato nell'articolo 4:

L'esercizio della professione  è libero e  fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.


Vari percorsi formativi 

Quando si dice che "l'esercizio della professione è libero"
vuol dire che non è lo stato a decidere
la durata del percorso formativo.
Questo è il motivo per cui ogni centro, associazione o ente
è libero di proporre una durata dei corsi a propria discrezione
(un weekend, piuttosto che 250 ore, fino a 4 anni e più di formazione).
I vari diplomi hanno "solo" la funzione di qualificare l'insegnante
e mettono in grado enti e associazioni
di fornire coperture assicurative e consulenze fiscali
per l'avvio dell'attività professionale


Norme vigenti, enti sportivi, associazioni: una distinzione.

I diplomi erogati da associazioni, enti e centri formativi
non sono abilitanti la professione ma qualificanti.
e aiutano ad agevolare gli obblighi dell’insegnante verso la legge
(adempienti fiscali e assicurativi) e i suoi doveri versi l’utenza
(professionalità e qualità dell’insegnamento).


riconoscimenti

 

Testo del Disegno di legge
recante
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROFESSIONI NON ORGANIZZATE IN ORDINI O COLLEGI
(approvato definitivamente dalla Camera il 19 dicembre 2012)

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