Requisiti d'ammissione
A chi è rivolto
Il corso è aperto a tutti.
In particolare, se sei operatore dbn, psicologo, counselor, insegnante, osteopata, o se svolgi una professione educativa, di assistenza alle persone, questo programma ha un indirizzo volto all’evoluzione e alla crescita personale.
Inizio formazione Novembre 2020
Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione in insegnante yoga
Lissone (MB)
21-22 novembre 2020
12-13 dicembre
16-17 gennaio
13-14 febbraio 2021
13-14 marzo
10-11 aprile
8-9 maggio
5-6 giugno
Sant'Anastasia (Na)
22-23 gennaio 2021
20-21 febbraio
20-21 marzo
17-18 aprile
22-23 maggio
26-27 giugno
Per informazioni puoi inviare una mail in accademia o chiamare direttamente.
Per contatti, Gino Fioravanti, 347.46.30.811
La legislazione vigente
Esiste una sola e unica legge in Italia che regola
la figura dell'insegnante di yoga in Italia ed è la L. 4/2013.
L'articolo 2 definisce l'attività professionale non organizzata in ordini e collegi:
- 2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
Come è chiaramente indicato nell'articolo 4:
- L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.
Vari percorsi formativi
Quando si dice che "l'esercizio della professione è libero"
vuol dire che non è lo stato a decidere
la durata del percorso formativo.
Questo è il motivo per cui ogni centro, associazione o ente
è libero di proporre una durata dei corsi a propria discrezione
(un weekend, piuttosto che 250 ore, fino a 4 anni e più di formazione).
I vari diplomi hanno "solo" la funzione di qualificare l'insegnante
e mettono in grado enti e associazioni
di fornire coperture assicurative e consulenze fiscali
per l'avvio dell'attività professionale
Norme vigenti, enti sportivi, associazioni: una distinzione.
I diplomi erogati da associazioni, enti e centri formativi
non sono abilitanti la professione ma qualificanti.
e aiutano ad agevolare gli obblighi dell’insegnante verso la legge
(adempienti fiscali e assicurativi) e i suoi doveri versi l’utenza
(professionalità e qualità dell’insegnamento).
Testo del Disegno di legge
recante
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROFESSIONI NON ORGANIZZATE IN ORDINI O COLLEGI
(approvato definitivamente dalla Camera il 19 dicembre 2012)